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Documenti sulla Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

 

                                

 

                                        Contro il bullismo e il cyberbullismo

                                                                       


 E' in vigore dal 18/06/17 la Legge 71 del 29/05/17
                    

                                  

Cyberbullismo in Gazzetta Ufficiale: la legge in sette punti
di Sara De Carli (sito http://www.vita.it/it/)
Tecnicamente si chiama legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei mino-
ri per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata pubbli-
c
ata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Eccone i punti salienti:

1. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita
la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può
inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del so-
cial media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei con-
tenuti diffusi nella rete.
Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolge-
re analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che ri-
muoverà i contenuti entro 48 ore.

2. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
, che entro sessanta
giorni dal suo insediamento redigerà un
piano di azione integrato per il
contrasto e la prevenzione del cyberbullismo
. Il piano prevede anche pe-
riodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul
fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a parti-
re dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.


3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge (quindi entro il 18 settembre) il MIUR adotta delle linee di orienta-
mento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole,
anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle co-
municazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.

4.
Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il com-
pito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber-
bullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia
e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.

5. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per
il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico
sul tema. Sarà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studen-
ti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del
cyberbullismo nelle scuole.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti
che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti perso-
nalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, an-
che attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i
minori autori di cyberbullismo.

7. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbulli-
smo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I rego-
lamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari,
commisurate alla gravità degli atti compiuti.

8. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se
non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e
612 del codice penale, scatta l'ammonimento: il questore convoca il
minore insieme ad almeno un genitore.